Tamponamento e inosservanza della distanza di sicurezza
In caso di tamponamento da tergo, va applicata l’unica certezza processuale emersa in sede di istruttoria, ossia la presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante.
Grava su quest’ultimo l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile . Spetta, quindi, al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia, che rende inoperante la detta presunzione, «evenienza da escludersi in caso di normale marcia di veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli».
Ne consegue che «in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante. Su questi quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale».
Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 3 febbraio 2023, n. 3398, Presidente Cirillo – Relatore Guizzi.