L’imputato assicurato per i danni prodotti a terzi nell’attività di caccia può citare la compagnia assicuratrice come responsabile civile
Il decisum dell’importante pronuncia della Corte costituzionale (n. 159 del 25 maggio 2022) amplia l’ombrello applicativo dei casi in cui il responsabile civile entra in scena nel processo penale “a richiesta dell’imputato”, allorquando un uomo viene imputato di lesioni colpose gravi provocate ad altra persona, colpita con la propria carabina nel corso di una battuta di caccia al cinghiale. La persona offesa si costituisce parte civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti e l’imputato chiede di chiamare in causa i propri assicuratori.
Si costituiscono, quindi, anche due delle tre compagnie di assicurazioni citate le quali chiedono di essere escluse dal processo ai sensi dell’art. 86 c.p.p.
La Corte costituzione accoglie la questione ritenendola fondata sul versante dell’art. 3 Cost. (ritendendo assorbita quella relativa all’art. 24 Cost.), essendo previsto l’obbligo per chi eserciti l’attività venatoria di essere coperto da assicurazione della responsabilità civile verso terzi. Ma soprattutto è indubitabile che tale assicurazione obbligatoria assolva a quella ‘funzione plurima’ di garanzia (sia per l’assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato che per quest’ultimo di ottenere il ristoro dei danni subito).
Il solo elemento differenziale di rilievo tra le due forme di assicurazione è costituito dalla circostanza che la legge sulla caccia non prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’impresa assicuratrice debba essere chiamato il responsabile del danno, come invece dispone la normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica.