La legittimità del rilascio di copia esecutiva dei provvedimenti civili in tema di provvedimenti ex art. 317 bis c.c.
Il Tribunale per i Minori di Catania, già con sentenza depositata il 9 marzo 2012, ha riassunto efficacemente i termini della questione in oggetto, rilevando che a seguito di recente sentenza della Corte di Cassazione 21 marzo 2011, n. 6319, allo scopo di non discriminare la filiazione nata nel matrimonio da quella nata fuori dal matrimonio, è stata attribuita natura di sentenza al decreto emesso ex art. 317-bis c.c. in via definitiva, se pure rebus sic stantibus, con la conseguente applicazione del termine di 30 giorni per impugnare dinanzi al giudice di secondo grado; tra l’altro, riguardo a tale provvedimento, giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte ritiene ammissibile il ricorso per cassazione, in quanto tale provvedimento presenta il requisito della decisorietà (risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo) e della definitività con efficacia assimilabile a quella del giudicato.
Di conseguenza, al decreto emesso ex art. 317-bis c.c., in base al combinato disposto degli artt. 282 e 475 c.p.c., il suddetto Tribunale ha ritenuto che si possa apporre la formula esecutiva, anche in mancanza di espressa disposizione di provvisoria esecutività del provvedimento in ragione dell’urgenza ex art. 741, comma 2, c.p.c..
Il Tribunale di Catania ha considerato, altresì, che per quanto riguarda i provvedimenti provvisori emessi nel corso della procedura ex art. 317-bis
c.c. l’immediata efficacia scaturisce dalla natura cautelare dei provvedimenti e l’applicazione della disciplina di cui all’art. 189 delle disposizioni di attuazione al c.p.c..