La mancanza del certificato di agibilità
Qualora promissario venditore garantisca in ordine alla regolarità urbanistica dell’immobile, egli deve fornire al promissario acquirente documentazione attestante tale regolarità. In detta documentazione rientra anche il certificato di abitabilità, che costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, al punto da incidere sull’attitudine del bene ad assolvere la propria funzione economico-sociale.
Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare un contratto di compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità alla concessione edilizia è giustificato dall’interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e commerciabilità del bene.
Il rifiuto è, pertanto, legittimo anche se la mancanza di tali certificati dipende dalla inerzia del Comune.
Così la sentenza n.622 del 14 gennaio 2019.