Se il servizio elettrico viene interrotto si ha diritto ad un rimborso: 300 euro ai privati e 6.000 euro alle aziende

Il servizio elettrico è un servizio fondamentale che non può essere interrotto senza congrue motivazioni ed avvisi specifici a tutela dei cittadini e delle imprese.

Nel caso in cui l’interruzione si verifica per interventi di manutenzione programmati sulla rete del distributore, la Delibera n. 172/07 emessa dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas impone al fornitore di avvisare i residenti con un anticipo di almeno 24 ore nel caso in cui si tratti di interventi che fanno seguito a guasti o emergenze, mentre per interventi programmati l’obbligo è di almeno 2 giorni.

Il preavviso di interruzione deve, inoltre, specificare sia la data, sia l’intervallo orario all’interno del quale il servizio non sarà disponibile.

L’erogazione non può essere interrotta per oltre 8 ore consecutive.

Si avrà, dunque, diritto ad un rimborso, da fruire nella bolletta successiva al periodo durante il quale l’interruzione stessa si è verificata, qualora le superiori regole non siano state rispettate.

Il risarcimento è pari a 30 euro, e sarà aumento di 15 euro per ogni ulteriore intervallo di 4 ore di interruzione, fino alla somma massima di 300 euro.

Quando il servizio viene interrotto senza un apparente motivo, quindi senza un preavviso minimo, le tipologie di interruzione sono le seguenti:

  • interruzioni transitorie: minori di un secondo;
  • interruzioni brevi: tra un secondo e 3 minuti;
  • interruzioni lunghe: superiori ai 3 minuti.

In questi casi i risarcimenti variano in ragione della dimensione della città di appartenenza. A seconda della grandezza, difatti, esiste un tempo massimo di ripristino.

Di seguito i parametri di riferimento:

  • Città piccole e aree rurali: se ci sono meno di 5mila abitanti il tempo massimo di ripristino (BT) non deve superare le 16 ore consecutive;
  • Città medie: se ci sono più di 5mila ma meno di 50mila abitanti il tempo massimo di ripristino (BT) non deve superare le 12 ore consecutive;
  • Grandi città: se ci sono più di 50mila abitanti il tempo massimo di ripristino (BT) non deve superare le 8 ore consecutive.

Anche in questi casi, si avrà diritto ad un rimborso automatico sulla successiva bolletta e che prevede 30 euro per il disservizio, più 15 euro per ogni ulteriori 4 ore di interruzione, sino ad un massimo di 300 euro.

Per conoscere precisamente i tempi dell’interruzione, si può fare richiesta al proprio gestore per avere copia del registro delle interruzioni.

Per ogni interruzione l’azienda di distribuzione è tenuta ad annotare:

  • la causa dell’interruzione;
  • l’origine dell’interruzione;
  • la data, l’ora e il minuto di inizio e fine dell’interruzione.
  • I rimborsi per le imprese

La citata delibera dell’Agenzia Nazionale per l’Energia elettrica prevede rimborsi maggiori per le imprese, in considerazione del danno economico che tali situazioni generano.

I rimborsi spettanti sono i seguenti:

  • I piccoli consumatori e le imprese con potenza inferiore o uguale a 100 kW, avranno 150 euro, più altri 75 euro ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di mille euro
  • I piccoli consumatori con potenza superiore a 100 kW, avranno 2 euro per ogni kW, più un euro a kw ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di 3mila euro
  • Infine, le imprese con potenza superiore a 100 kW, allacciate in media tensione, otterranno 1,5 euro per ogni kW, più 0,75 euro a kW per ogni ulteriori 2 ore, fino ad un massimo di 6mila euro.

rimborsi automatici saranno corrisposti come detrazioni nella prima bolletta emessa dopo 60 giorni dall’interruzione. Se la sospensione coinvolgesse più di 2 milioni di utenti, considerata la complessità del caso, il termine passerebbe da 60 a 210 giorni. Nel mercato libero, il distributore corrisponderà detta somma al venditore che, concretamente, la accrediterà al cliente finale.

E’ opportuno precisare che l’impresa distributrice non procederà al rimborso se il cliente non fosse in regola con i pagamenti.

Nel caso in cui non si dovesse ricevere il rimborso dovuto nei tempi stabiliti, si può farne richiesta al distributore entro 6 mesi dal momento dell’interruzione. L’azienda entro tre mesi, ha l’obbligo di versare detto rimborso o di motivare l’eventuale rifiuto.

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