Circolazione ed immatricolazione di veicoli stranieri

Molti automobilisti che circolano su autovetture dotate di targa straniera vengono ingiustamente sottoposti a contestazioni delle Forze dell’Ordine, proprio in merito alla nazionalità della suddetta targa, in quanto non hanno proceduto nel termine di un anno alla reimmatricolazione dell’auto, ai sensi dell’art. 132 c.d.s..

Inoltre, se entro il termine di  centottanta  giorni,  decorrenti  dalla  data della violazione, il veicolo non e’ immatricolato in Italia o non  e’ richiesto il rilascio di un  foglio  di  via  per  condurlo  oltre  i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213.

Tuttavia, occorre operare un fondamentale distinguo, in quanto la disciplina superiore si applicherà solo laddove il proprietario del mezzo sia residente nel nostro Paese.

Altrimenti, in caso di titolarità di un soggetto estero, sia esso persona fisica o giuridica, la normativa impone altri e diversi adempimenti.

A mente dell’Art. 93 c.d.s., intitolato:” Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.

1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e’ vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni,  circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o  in  locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro  Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo  che  non ha stabilito in Italia una sede secondaria o  altra  sede  effettiva, nonche’ nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato  a  un  soggetto residente  in  Italia  e  legato  da  un  rapporto  di  lavoro  o  di collaborazione con un’impresa costituita in  un  altro  Stato  membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che  non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra  sede  effettiva, nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  codice   doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un  documento, sottoscritto  dall’intestatario  e  recante  data  certa,  dal  quale risultino il titolo e la durata della disponibilita’ del veicolo.  In mancanza  di  tale  documento,  la  disponibilita’  del  veicolo   si considera in capo al conducente.

Come ben si può comprendere, illegittime saranno le contestazioni, le contravvenzioni o le confische di autoveicoli dotati di targhe estere ma appartenenti a soggetti giuridici stranieri senza una sede in Italia, e che hanno come oggetto la mancata immatricolazione in Italia.

Infine, se si decidesse di acquistare veicoli da un paese europeo, vi sarebbero due procedure da seguire in base alla natura dei beni.

Se questi sono destinati alla vendita, tramite modello 24 Elide andrà versata l’IVA al 22% del prezzo presumibile di vendita.

Se, invece, si tratta di beni strumentali, occorrerà presentare all’Agenzia delle Entrate e Riscossione copia del registro beni ammortizzabili, copia del registro IVA, nonchè fattura di acquisto dei beni, certificato di proprietà e libretto di circolazione, corredati dalla traduzione giurata nella nostra lingua da un esperto di questi ultimi documenti.

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