Stalking “breve”
Il delitto di atti persecutori – noto anche come stalking – si configura anche per due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo: ciò può essere sufficiente a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice; non è dunque necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.
Inoltre, ai fini della rituale contestazione del delitto di cui all’art. 612-bis c.p., non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si è concretizzato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa.
Cass. pen., 14 marzo 2019 n. 11450