Telecamere puntate sulla strada
Secondo una recente sentenza della Cassazione, la n. 20270 del 2019, puntare e riprendere quello che accade nella pubblica via per tutelare la sicurezza dei loro beni, propria e dei familiari, non è reato di violenza privata.
E’ sufficiente che appositi cartelli avvisino della presenza del sistema di videoripresa.
I supremi giudici hanno infatti assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”, due proprietari di diversi appartamenti di uno stabile a Chieti, condannati a sei mesi di reclusione per “violenza privata”, i quali avevano installato telecamere “a snodo telecomandabile per ripresa visiva e sonora orientate su zone e aree aperte al pubblico transito”.
Secondo la Corte di Appello dell’Aquila, gli abitanti della zona, in particolare quelli costituitisi parte civile, erano costretti “a tollerare di essere costantemente controllati nell’espletamento delle loro attività lavorative e nei loro movimenti”.
Le riprese venivano utilizzate dai due padroni di casa “per rimarcare la commissione di illeciti” che poi denunciavano “alle competenti autorità di sicurezza”. In particolare, gli imputati segnalavano chi non raccoglieva le deiezioni del cane, posteggi fuori posto, laboratori maleodoranti, schiamazzi.
Per la Cassazione:”l’installazione di sistemi di videosorveglianza con riprese del pubblico transito non costituisce un’attività in sé illecita“;”neppure è ravvisabile, nel prospettato cambiamento delle abitudini che si sarebbe registrato da parte di alcuni abitanti (con l’individuare percorsi alternativi per rientrare a casa e sottrarsi alle riprese)”, il reato di violenza privata “trattandosi di condizionamenti minimi indotti” dalla videosorveglianza. E tali, comunque, “da non potersi considerare espressivi di una significativa costrizione della libertà di autodeterminazione”.
Nel ” bilanciamento tra il valore fondamentale della libertà individuale, e altri, come quello della sicurezza, parimenti presidiati”, per la Cassazione, è sufficiente che “chiunque installi un sistema di videosorveglianza” provveda “a segnalarne la presenza” in modo che gli altri ne siano informati “prima di entrare nel raggio d’azione” delle telecamere.