Spese stragiudiziali e sinistri stradali
Sono dovute le spese di assistenza legale quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando l’assicuratore non abbia prestato la dovuta assistenza tecnica e informativa.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione Civile, Sez. III, con l’ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4306.
Infatti, è stato affermato il principio: “in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, [..] sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l’art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie” .
Tuttavia, il Collegio ha altresì riconosciuto la possibilità di erogare dette spese attraverso la “fase studio” della tabella delle spese giudiziali, rifacendosi ad un arresto del 2006 n. 2275, nel quale il Supremo Collegio lasciava aperto il dibattito: “… debbono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o di spese giudiziali”.