Caporalato e confisca
Al caporalato si può applicare esclusivamente la confisca prevista per questo reato (articolo 603-bis2 del cp) e non per analogia una disposizione dettata da altra norma solo perché già esistente, ma senza alcuna pertinenza.
L’espressione “delitti previsti dalla presente sezione” di cui all’art. 600 septies c.p. , pertanto, non può fare riferimento anche al reato di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera di cui all’art. 603 bis c.p.
Ciò in quanto, sulla base di un’interpretazione storica e sistematica della norma, della sua ratio e della chiara intenzione del legislatore di circoscrivere la confisca di cui alla norma citata – al di là del dato letterale-topografico in essa riportato – ai delitti finalizzati alla tutela dei minori vittime di abusi, non è possibile estendere al reato di cui all’art. 603 bis c.p. la portata applicativa della confisca prevista dall’art. 600 septies c.p.
(Cass. pen. Sez. IV, 27-09-2018, n. 54024)