Accertamento della proprietà dell’auto ed iscrizione al PRA
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio “Un bene mobile perché sia identificato, ai sensi dell’art. 815 cod. civ., quale bene mobile registrato è necessario che sia stato realmente iscritto nei pubblici registri. L’iscrizione o la mancata iscrizione del bene nei pubblici registri determina anche una diversità di disciplina soprattutto in ordine all’acquisto del bene “a non domino“.
Se un bene mobile (ivi compresa un’autovettura) che, pur dovendosi i iscrivere nei pubblici registri, non sia stato ancora iscritto, ai sensi dell’art. 815 cod. civ., è oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all’art. 1153 cod. civ., senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell’acquirente. Se, invece, il bene è iscritto nei pubblici registri l’acquirente del bene da chi non è proprietario non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l’art. 1156 cod. civ., l’applicazione delle disposizioni sull’acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l’acquisto di un tale bene si opera solo con l’usucapione ordinaria o abbreviata, restando la buona fede rilevante, unicamente, ai fini del termine dell’usucapione stessa” (Cass. II sez. Civ. 27.10.2011, n. 22418).