La professione di avvocato
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 14 settembre 2018 n. 5413, ha stabilito come la professione di avvocato possa essere esercitata anche senza la partecipazione a udienze o il conferimento di mandati ad litem, poiché l’iscrizione all’albo è già di per sé un atto (sia pure preliminare e propedeutico) di esercizio
della professione.