Per accedere alla successione altrui serve l’autorizzazione del giudice
by Raffaella Mangino · Ottobre 30, 2018
serve l’autorizzazione del giudice.
Il comma 3 dell’articolo 18, infatti, prevede che “Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all’estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente (…)”, con la conseguenza che l’eventuale domanda di accesso a una denuncia di successione da parte di un terzo, in virtù del richiamato rinvio di cui all’articolo 60 del Dlgs 346/1990, deve essere preceduta da un’apposita autorizzazione del giudice ordinario competente e che, in mancanza di tale autorizzazione, l’Amministrazione finanziaria non soggiace ad alcun obbligo di consentire l’accesso e di rilasciare copia della denuncia richiesta (in tal senso, Tar Abruzzo, 22 marzo 2002 , n. 352).