L’orientamento giurisprudenziale più recente segna una evoluzione dell’ambito applicativo del reato di stalking, i cui orizzonti applicativi non sono più confinati a fenomeni di degenerazione dei rapporti affettivi, ma si estendono anche a quelle condizioni di prossimità di vita tipiche dei rapporti di vicinato. L’estensione all’ambito condominiale del reato di cui all’art. 612-bis c.p., si caratterizza, sul piano tecnico giuridico, per una peculiarità del soggetto passivo: si tratta di condotte poste in essere ai danni di una pluralità di persone abitanti nello stesso edificio o nello stesso quartiere e, dunque, non conviventi, né appartenenti al medesimo nucleo familiare, spesso non legate da vincoli affettivi.
L’ orientamento giurisprudenziale più recente segna una ulteriore evoluzione dell’ambito applicativo: gli orizzonti applicativi del reato di stalking non sono più confinato soltanto a fenomeni di degenerazione dei rapporti affettivi, ma si estendono anche a quelle condizioni di prossimità di vita tipiche dei rapporti di vicinato nell’ambito di un condominio.
L’estensione all’ambito condominiale del reato di cui all’art. 612-bis c.p., si caratterizza, sul piano tecnico giuridico, per una peculiarità del soggetto passivo: si tratta di condotte poste in essere ai danni di una pluralità di persone-abitanti nello stesso edificio o condominio, nei rapporti di vicinato e, dunque, non conviventi, né appartenenti al medesimo nucleo familiare, spesso non legate da vincoli affettivi.
Sebbene il termine stalking venga comunemente associato a comportamenti inerenti la sfera affettiva degli individui e nei confronti di donne, l’indagine empirica ha invece dimostrato che una buona percentuale di ipotesi di atti persecutori si realizza nell’ambito del condominio, nei rapporti di vicinato.
La Corte di Cassazione ha infatti, con alcune recenti pronunce, esteso l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis c.p. al contesto condominiale, ritenendo riduttiva la lettura della norma di cui all’articolo 612-bis c.p. in forza della quale gli atti persecutori dovrebbero indirizzarsi verso un solo soggetto. In tale innovativa pronuncia la Corte di Cassazione ha statuito che non è necessario che la condotta persecutoria sia tenuta nei confronti della medesima persona, ben potendo il reato configurarsi «anche con riferimento agli atti persecutori ai danni di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma (ansia, paura, modifica delle condizioni di vita) a tutte le altre». In una successiva pronuncia la Corte ha ravvisato il reato di atti persecutori in ambito condominiale nei confronti del fratello abitante nel medesimo edificio.
Con altra recente sentenza la Cassazione ha confermato la condanna per stalking a carico del condomino che aveva esasperato un suo vicino di casa, determinando grave stato di ansia e costringendolo a sottoporsi a terapie tranquillanti e ad assentarsi dal luogo di lavoro .
Non si tratta dunque di un’ipotesi speciale codificata, bensì di una peculiare ipotesi frutto di un’interpretazione estensiva a situazioni persecutorie verso una pluralità di soggetti (spesso appartenenti al medesimo nucleo familiare) che vedono come teatro la vita condominiale, che possono prescindere da relazioni affettive e che manifestano una maggiore offensività rispetto ai reati meno gravi di minaccia o molestia, derivante dal reiterarsi della condotta e dal prodursi di un evento lesivo.
Ancora più recentemente, la Cassazione ha ravvisato la fattispecie di Atti persecutori in danno degli abitanti di un intero quartiere, indotti a modificare le proprie abitudini di vita e ad alterare significativamente i rapporti all’interno della comunità, a causa del ripetuto e massiccio invio a mezzo posta di numerose e ripetute lettere anonime, prospettanti gravi mali ingiusti ed insulti ai destinatari, ove erano altresì inseriti elementi di conoscenza personale.
In questo caso, l’illecito penale non può che essere circoscritto alla sfera limitata dei soggetti, individuati a seguito della presentazione delle querele, potendosi verificare solo con riferimento a costoro, lo stato di disagio e di ansia e le modificazioni delle abitudini di vita, anche rapportate alle relazioni sociali intercorrenti nell’ambito del quartiere (Cass. pen. Sez. V, 24 gennaio 2018, n. 3271).