La mancanza di effettiva conoscenza dell’atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini, disposizione la cui applicabilità al giudizio tributario è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento alle decadenze ad esse esterne, come l’impugnazione degli atti impositivi, per poter ricorrere avverso la cartella di pagamento, fermi restando gli effetti derivanti dal perfezionamento della notifica per il notificante in ragione dell’osservanza delle formalità della notificazione “diretta”, con conseguente rispetto del termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento al contribuente dopo l’iscrizione a ruolo.
E’ questa la conclusione della Corte Costituzionale nella sentenza n. 175 del 23 luglio 2018.