La mancanza di effettiva conoscenza dell’atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini, disposizione la cui applicabilità al giudizio tributario è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento alle decadenze ad esse esterne, come l’impugnazione degli atti impositivi, per poter ricorrere avverso la cartella di pagamento, fermi restando gli effetti derivanti dal perfezionamento della notifica per il notificante in ragione dell’osservanza delle formalità della notificazione “diretta”, con conseguente rispetto del termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento al contribuente dopo l’iscrizione a ruolo.

E’ questa la conclusione della Corte Costituzionale nella sentenza n. 175 del 23 luglio 2018.

La CTR della Lombardia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, in riferimento agli articoli 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione, nella parte in cui abilita il concessionario della riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento nonché nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l’osservanza dell’art. 7, legge n. 890/1982.
La CTR rimettente sottolinea la assoluta anomalia dell’avere il legislatore abilitato un soggetto di diritto privato quale l’agente della riscossione ad esercitare una funzione eminentemente pubblicistica, quale è quella dell’esercizio delle funzioni di notificazione diretta delle cartelle di pagamento, tipici atti di natura tributaria. La mancanza di alcun intermediario nella notificazione comporterebbe seri pregiudizi all’esercizio del diritto di difesa (art. 24, commi 1 e 2, Cost.) e alla regola di “parità delle armi” congiuntamente al canone del giusto processo (art. 111, commi 1 e 2, Cost.) e ridonderebbe in un “ingiustificabile privilegio” (art. 3, comma 1, Cost.). In particolare, le regole di recapito della cartella di pagamento, in quanto semplificate, determinerebbero una diminuzione di tutela per il notificatario sotto più profili.
Tuttavia, il Giudice Nomofilattico ha salvato la norma in questione dai dubbi di incostituzionalità.