Amministrazione di sostegno e partecipazione cosciente dell’imputato al processo
La semplice sottoposizione dell’imputato all’istituto dell’amministrazione di sostegno non determina automaticamente l’incapacità del medesimo a partecipare scientemente al processo, poichè quest’ultima è diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilità, costituendo stati soggettivi che, pur accomunati dall’infermità mentale, operano su piani del tutto diversi e autonomi; ne consegue che, solo ove sia stata in concreto accertata l’incapacità dell’imputato-amministrato di partecipare coscientemente al processo, il giudice è tenuto a disporre, ai sensi dell’art. 71, la sospensione del processo (Cass. pen., Sez. III, 14.11.2017-25.1.2018, n. 3659).
Di conseguenza, la nomina di un difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno dell’indagato (o dell’imputato) su espressa autorizzazione dal giudice tutelare non determina alcuna violazione del diritto di difesa, in relazione agli artt. 96 cod. proc. pen., 24 Cost., 6, par. 3, lett. c), C.E.D.U. e 14, par. 2, lett. d), Patto internazionale per i diritti civili e politici, spettando al giudice tutelare conformare i poteri dell’amministratore in relazione alla capacità ed alle esigenze di protezione del beneficiario, in modo tale da garantire allo stesso la scelta del professionista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo. (Rigetta, App. Trieste, 17/03/2016).