Anche il danno non patrimoniale da reato deve essere specificamente allegato
Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, il danno non patrimoniale, costituendo anch’esso un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni semplici, non potendo mai considerarsi in re ipsa.
L’art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge, lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell’illecito ex art. 2043 c.c.. Occorre distinguere l’ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale, che si ricava dall’individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela, dalla verifica giudiziale di tale pregiudizio, che deve compiersi attraverso gli ordinari criteri di accertamento dei fatti previsti dall’ordinamento giuridico
Da ultimo si legga la sentenza della Suprema Corte di Cassazione civile, sez. III, 10 Maggio 2018, n. 11269. Est. Olivieri.