Divieto cautelare prefettizio di detenzione di armi: la discrezionalità della p.a. è ampia
L’articolo 39 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attribuisce al Prefetto il potere discrezionale di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, posto il generale divieto di detenerle.
La delicatezza delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività giustificano che l’esercizio dell’ampia discrezionalità sia connotato da un particolare rigore, sicché alla natura cautelare e preventiva della misura consegue pertanto che:
a) essa si applica in presenza di fatti o di comportamenti rilevanti atipici, i quali rilevano nella loro oggettiva materialità e nella loro idoneità – secondo la logica causale del “più probabile che non” che caratterizza le misure cautelari e preventive – a porre in dubbio le stringenti garanzie che l’ordinamento esige per autorizzare la eccezionale detenzione delle armi;
b) l’accertamento dell’affidabilità del soggetto nella detenzione delle armi ha ad oggetto la sussistenza di un concreto pericolo di abuso delle stesse, inteso in senso lato, e non la personalità del detentore, la quale può essere esaminata solo per confermare i dubbi sul pericolo di abuso;
c) il pericolo di abuso deve essere valutato al momento della verificazione dei fatti o dei comportamenti rilevanti e non in relazione alle sopravvenienze, tra le quali vanno annoverate le vicende penalistiche dei fatti tipici di reato;
d) la motivazione del provvedimento non richiede una puntuale descrizione delle ragioni che hanno condotto alla sua adozione né una dettagliata valutazione della personalità del destinatario della misura, ma solo l’indicazione dei presupposti fattuali e della loro idoneità a porre in dubbio che l’arma sia detenuta in condizioni di assoluta sicurezza.
Da ultimo si è espresso il T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 07/04/2021, n.891.