Ancora sugli incidenti causati dalla fauna selvatica
La Suprema Corte di Cassazione è tornata sull’argomento del risarcimento danni causati da un gruppo di cinghiali che attraversava la strada e che è entrato in collisione con un’automobile.
Secondo l’ordinanza in esame, resa il 23 settembre 2022, n. 27931-Presidente Scrima – Relatore Tatangelo:” i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla PA a norma dell’art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema».
«Grava» inoltre «sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi»
Infine, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici «non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell’animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l’impatto tra l’animale ed il veicolo”.