La figlia di due donne nata da procreazione medicalmente assistita non può ottenere la rettifica dell’atto di nascita perché la soluzione, attualmente, è l’adozione in casi particolari

A fronte della inesistenza di certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l’inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore , il profilo direttamente inerente alla tutela del miglior interesse del minore, nato a seguito di procreazione medicalmente assistita praticata da due donne, resta presidiato dalla possibilità del ricorso alla cd. adozione in casi particolari, in base a un’interpretazione estensiva dell’art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983, in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore. Per converso una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la “madre intenzionale”, ove anche se ne reputi la necessità, rientra comunque nella piena discrezionalità del legislatore, ed è sottratta – così come esplicitamente è stata già ritenuta sottratta – a qualunque possibile sindacato. Il che sta a significare che una diversa interpretazione, rispetto a quella sopra menzionata, delle norme che qui rilevano, oltre tutto involgenti la sola questione della formazione dell’atto di nascita, non è affatto imposta dalla necessità di colmare in via giurisprudenziale un vuoto di tutela. Anzi va considerato che il suddetto vuoto, se anche ritenuto esistente, implica pur sempre (in questa materia eticamente sensibile) scelte legislative di riscontro in base all’equilibrio di diversi valori costituzionali – tutti coinvolti e tutti in gioco; a fronte delle superiori scelte non sarebbe ammissibile, perché potenzialmente finanche arbitraria, una qualsivoglia attività di supplenza in termini solo giurisprudenziali.

E’ quanto ha stabilito la Cassazione, sez. I, il 25 febbraio 2022, con l’ordinanza n.6383.

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