Pornografia domestica: per le Sezioni Unite della Cassazione non è pedopornografia quando una coppia over 14 riprende gli atti sessuali consensualmente

A patto che le immagini non vengano diffuse all’esterno, la Cassazione si è recentemente espressa di fatto legalizzando le dette immagini tra due adolescenti.

Le Sezioni Unite, Presidente Cassano, relatore Sarno, all’udienza del 28 ottobre scorso, infatti, si sono espresse nei seguenti termini: “Nel rispetto della libertà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale”, scrivono i giudici nel provvedimento, «il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell’articolo 609 quater del codice penale, si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tale ipotesi, la configurazione dei reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all’uso esclusivo dei partecipi all’atto».

Le motivazioni, a firma del presidente Margherita Cassano, riportano anche che “al di fuori dell’ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione pub integrare il reato di cui all’articolo 600 ter, primo comma codice penale (pornografia minorile, ndr), ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pedopornografico”. E’ reato quindi, «I…] allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta sia posta in essere successivamente e autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati”. Nel quesito posto alle Sezioni Unite, ci si domandava “se, e in quali eventuali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico, realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configuri il reato» di produzione di materiale pornografico.

All’esito, dunque, dell’udienza del 28 ottobre 2021, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi: «Nel rispetto della volontà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell’art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tali ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all’uso esclusivo dei partecipi all’attoAl di fuori della ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all’art. 600 ter, primo comma, cod. pen., ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pedopornografico. Viceversa, le autonome fattispecie di cui al terzo e al quarto comma dell’art. 600 ter ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati».

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