I “fratelli minori” della sentenza Contrada
A fronte di molteplici dubbi interpretativi riguardanti l’estensibilità del dictum della famosa sentenza Contrada ai suoi “fratelli minori”, ovvero più in generale alla possibilità di estendere gli effetti favorevoli di una sentenza resa dalla Corte EDU a soggetti che versino nelle medesime condizioni del ricorrente ma che non abbiano depositato ricorso presso l’anzidetta corte, le Sezioni Unite il 3 marzo 2020, con la sentenza n. 8544, hanno aderito ad una visione restrittiva e rispettosa dei precisi limiti segnati dalla Corte Costituzionale nel 2011.
Dunque, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14/4/2015, Contrada c. Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una “sentenza pilota” e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata».
La Corte Costituzionale aveva affermato nel 2011 con la sentenza n. 113 che il giudicato rappresenta la difesa delle situazioni processuali esaurite, è il presidio ineludibile della certezza del diritto, non passibile di incisioni nemmeno per effetto delle sentenze di condanna emessa dalla Corte Edu. Queste sono prive di efficacia diretta nell’ordinamento interno.