Limiti probatori della simulazione nei confronti dell’erede
La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato con la sentenza n.125 del 7 gennaio 2019 che ai fini della prova della simulazione relativa, quando questa è finalizzata a fare emergere il reale cambiamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, opera il termine di prescrizione ordinaria decennale; quando invece è volta ad accertare la nullità sia del negozio simulato che di quello dissimulato, per l’assenza dei requisiti di sostanza e di forma, tale azione non è soggetta ai termini prescrizionali.
L’erede legittimario può considerarsi terzo, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione predetta, e solo quando contestualmente alla azione per far dichiarare la simulazione sia esperita l’azione di riduzione della donazione dissimulata.
Dunque, il legittimario dovrà far valere la sua qualità e fondare come specifica premessa che l’atto dissimulato lede il suo diritto personale all’integrità della quota di riserva spettantegli.