La videosorveglianza nei condomìni

UN CONDOMINO PUÒ INSTALLARE UNA TELECAMERA CHE RIPRENDE L’INGRESSO DEL SUO APPARTAMENTO O DEL SUO POSTO AUTO.

Se l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) – non si applicano le norme previste dal Codice della privacy.

Non è, dunque, necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Rimangono, però, valide le disposizioni in tema di   responsabilità civile e di sicurezza dei dati.

È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p. – che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage. Si parla a tal proposito del cd. “angolo di visuale” da rispettare.

Ciò anche per evitare che le riprese siano di molestia ai confinanti ai sensi dell’art. 833 c.c..

Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza .

Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante della Privacy.

Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante della Privacy.

Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

La riforma del condominio ha finalmente sanato un vuoto normativo – più volte segnalato dal Garante della privacy a Parlamento e Governo – relativo al quorum richiesto per poter installare un sistema di   videosorveglianza condominiale.

La nuova legge del 2013 prevede che l’assemblea possa deliberare l’installazione di un sistema di videosorveglianza sulle parti comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio, ossia 500 millesimi di voti favorevoli (cfr. art. 1122 ter c.c.).

Il regime della ripartizione delle spese è quello generale in base al quale quelle dovute per l’installazione e la sostituzione dell’impianto di videosorveglianza ricadranno sul proprietario, mentre quelle per la manutenzione ordinaria sul conduttore, ossia l’inquilino.

Nel decidere per l’installazione della videosorveglianza, secondo il provvedimento del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010, è necessario valutare se vi siano effettivi motivi di sicurezza, come precedenti tentativi di furto, atti di vandalismo, e se altre misure si sono rivelate insufficienti; infine, se l’impiego della videosorveglianza sia l’unica soluzione adottabile anche dal punto di vista dei costi.

L’amministratore, pertanto, dovrà posizionare adeguati cartelli che informino i visitatori del condominio dell’esistenza delle telecamere ed il motivo della presenza delle stesse. I detti cartelli dovranno essere affissi prima dell’area sottoposta a controllo e dovranno essere ben visibili.

Inoltre, dovrà indicare il responsabile del trattamento delle riprese che può visionare le immagini ai sensi del d.lgs. 196/2003, e cancellare le immagini entro 24 ore dalla rilevazione.

La visione delle stesse è riservata all’Autorità Giudiziaria al fine di accertare il responsabile di un comportamento illecito dal punto di vista civile o penale, dietro denuncia.

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