La frequentazione di persone gravate osta al rinnovo del porto d’armi
La frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia, così come può rilevare (in presenza dei relativi presupposti) in sede di emanazione di informative antimafia (di per sé impeditive di attività lavorative), ha un indubbio rilievo in sede di valutazione della affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi, pur quando si tratti di una licenza di porto di fucile per uso caccia (R.D. n. 773 del 1931, TULPS) (Conferma della sentenza del T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, n. 242/2014).
In materia di armi, in relazione all’esercizio dei relativi poteri discrezionali, l’art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS) attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità di abusarne .
Gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia, da parte del titolare della licenza di porto d’ami, possa dare luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa (R.D. n. 773 del 1931, TULPS).
In materia di armi, dunque, il Legislatore ha individuato i casi in cui l’Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell’art. 11, primo comma e terzo comma, prima parte, e dell’art. 43, primo comma, R.D. n. 773/1931, TULPS, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell’art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e dell’art. 39 e 43, secondo comma, R.D. n. 773/1931, TULPS .
L’Autorità amministrativa, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ben può esercitare i poteri previsti dal R.D. n. 773 del 1931 (TULPS), valutando i fatti complessivamente emersi, pur se questi non abbiano rilevanza penale .
Ogni volta che esamina una istanza di rinnovo del porto d’armi, il Ministero dell’Interno formula una attuale valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle esigenze attuali della salvaguardia dell’ordine pubblico .
In tal senso Cons. Stato , sez. III, n.4488/16, Tar Piemonte n.9932/19, Tar Palermo n. 1210/19.