Valore non probatorio delle risultanze catastali
Il Catasto ha funzione prettamente fiscale, e non funzione urbanistica e di abilitazione in senso edilizio.
Dunque, non incide nè legittima alcun intervento di trasformazione edilizia né tanto meno funzionale.
La funzione di censimento è attribuita al Comune attraverso il rilascio dei titoli abilitativi. Catasto e Urbanistica comunale sono due settori differenti tra loro.
L’attuale stato dell’arte in ambito urbanistico si è stabilizzato sull’individuazione delle categorie funzionali urbanisticamente rilevanti, principio emerso nell’ordinamento nazionale; la materia di mutamento di destinazione d’uso è notoriamente attribuita e delegata alle legislazioni regionali in primis e agli strumenti urbanistici comunali in secundis.
Il Catasto Fabbricati (id est il Catasto Urbano), invece, individua una specifica classificazione delle categorie funzionali, da applicare per fini di censimento e attribuzione di rendita immobiliare.
Tale ente pubblico, suddiviso in uffici territorialmente competenti su base provinciale, ha il compito di stimare e assegnare le rendite catastali sugli immobili presenti in banca dati, anche in funzione del parametro “categoria catastale”, appunto la connotazione funzionale dell’immobile stesso.
Attualmente sono vigenti sei macro categorie che sono A-B-C-D-E-F, e a loro volta si suddividono in altre distinte categorie; le più conosciute e ricorrenti sono quelle residenziali come A/2 e A/3, quelle accessorie residenziali come C/2 (cantine,ecc) e C/6 (autorimesse, ecc).
Le categorie funzionali del Catasto non concordano con quelle urbanistiche. Non solo risultano divergenti, ma anche difficilmente assimilabili tra loro in molti casi, specie nelle categorie degli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E del Catasto).
In caso di indagini immobiliari e pratiche edilizie, per individuare la corretta e legittima destinazione d’uso dell’immobile, sotto un profilo edilizio/urbanistico, è necessario effettuare le dovute approfondite indagini negli atti abilitativi presso gli archivi comunali.
Anche nella giurisprudenza amministrativa conferma tale assunto in base a un consolidato orientamento, il quale statuisce che alle risultanze catastali non può essere riconosciuto un autonomo valore probatorio anche ai fini dell’individuazione dell’effettiva destinazione d’uso, bensì una valenza meramente sussidiaria (Cons. di Stato VI n. 2769/2015).
*Articolo redatto con il contributo tecnico del P. ind. Stefano G. Manese, CTU presso il Tribunale di Foggia*