I comproro, attività ai limiti della legalità
E’ un tema molto “caro” e spinoso per la mia famiglia, in quanto qualche anno fa abbiamo subito un’ importante serie di furti di gioielli dalla nostra ex domestica, italianissima, e non in stato di bisogno, la quale ha poi pensato di svendere tutta la refurtiva a vari comproro della città.
La recente legge, ossia il D.lgs. n. 92/2017, disciplina oggi dettagliatamente l’attività dei Compro oro con lo scopo di garantire la piena tracciabilità della compravendita e della permuta di oggetti preziosi usati e di prevenire l’utilizzo di questo mercato per finalità illegali (ad esempio il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite); anche perchè è obbligatorio che l’oro raccolto dopo 10 giorni venga fuso, con la conseguenza che di fatto l’oggetto originario viene distrutto e diventa più difficile risalire al vero proprietario, in caso appunto di furto.
Chi desidera avviare un’attività di Compro oro deve essersi iscritto nel registro degli operatori Compro oro istituito presso l’Oam (organismo di gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) e deve essere in possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi.
Una volta iscritto al registro, e conseguito il numero identificativo, l’operatore potrà avviare la propria attività (munito, ovviamente, di tutte le altre autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento dell’attività sotto il profilo fiscale, previdenziale, urbanistico, ecc.).
Gli operatori Compro oro devono, innanzitutto, identificare ogni cliente attraverso un documento di riconoscimento che sia valido alla data dell’operazione.
La compravendita di oro o altri oggetti preziosi può avvenire mediante pagamento in contanti solo per importi inferiori ad euro 500,00.
Per importi superiori ad euro 499,00 occorrerà, invece, utilizzare mezzi di pagamento tracciabili sia nel caso in cui l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso avvenga con un’unica operazione sia nel caso in cui avvenga con più operazioni frazionate.
E’ stato precisato dal Comunicato stampa Mef n. 67/2019 che è consentito, nel caso di un’operazione di importo pari o superiore ad euro 500,00, pagare al Compro oro in contanti fino ad un massimo di euro 499,00 e con mezzi tracciabili la parte restante dell’importo (questa modalità mista di pagamento andrà poi annotata nella scheda di cui si dirà in seguito).
L’operatore Compro oro ha altresì l’obbligo di utilizzare un conto corrente (bancario o postale) esclusivamente dedicato all’attività di Compro oro.
Infine, per ogni operazione, gli operatori dovranno predisporre una scheda in cui si dovranno indicare:
- i dati identificativi del cliente;
- gli estremi che identificano il pagamento se avvenuto non con contanti;
- descrizione dell’oggetto venduto;
- quotazione di oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto venduto;
- due foto digitali dell’oggetto venduto;
- data e ora dell’operazione;
- importo pagato e mezzo di pagamento prescelto;
- la destinazione data all’oggetto ed i dati completi che identificano l’acquirente (altro compro oro o cliente).
Al cliente viene rilasciata una ricevuta che comprende tutte le informazioni acquisite.