Competenza territoriale ed ingiunzione esattoriale
In tema di opposizione ad ingiunzione esattoriale è illegittima la norma che non prevede, oltre la competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, anche quella del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali.
E’ quanto chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 25 giugno 2019, n. 158.
In particolare, è stata censurato l’ art. 32 d.lgs. 150/2011 per violazione dell’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, nello stabilire che per le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, prevede che : «[è] competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto».
Tale regola va applicata anche nel caso in cui l’ingiunzione venga emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione dell’entrata patrimoniale dell’ente pubblico concedente, e la sede ricada in un circondario differente da quello in cui ha sede l’ente locale impositore/concedente.