Firma digitale, firma elettronica qualificata, firma elettronica avanzata: un po’ di chiarezza
La firma digitale e la firma elettronica qualificato hanno lo stesso valore legale della firma autografa, la firma elettronica avanzata è utilizzabile solo per determinate tipologie di contratti o accordi.
Il rapporto fra firma digitale, firma elettronica e firma autografa dal punto di vista legale può essere controverso: una recente sentenza del Tar Calabria ha preso posizione sulla validità della partecipazione a una gara che veniva inficiata dalla mancanza di firma digitale pur in presenza del documento cartaceo con firma autografa. Le regole sul valore legale della firma digitale sono rese più stringenti dall’ultima versione del Cad, per quanto riguarda ad esempio l’autenticazione dei documenti informatici, e in generale continua a essere oggetto di riflessione da parte della giurisprudenza. Vediamo una sintetica guida al valore legale della firma digitale.
La firma digitale, in base alla definizione contenuta nell’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale, si riferisce «in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata», e «integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente». Per dirla in termini molto semplici, ha il valore di una firma autografa, considerazione che invece non vale per tutte le tipologie di firma elettronica. Il riferimento giuridico fondamentale per distinguere il valore legale della firma è l’articolo 20 del Cad, in base al quale il documento informatico ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile, equivalendo quindi una scrittura privata valida, quando ha «firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata».
Una semplice firma elettronica, dunque, non costituisce prova di autenticità e integrità. La firma elettronica avanzata, Fea, ha invece (definizione Agid, id est: Agenzia per l’Italia Digitale) le seguenti caratteristiche:
-riconducibile univocamente al firmatario e idonea ad identificarlo,
-è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo,
-è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
Un ulteriore livello di sicurezza è dato dalla firma elettronica qualificata (Feq), che oltre a tutte le caratteristiche sopra esposte è anche creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica, ed è basata su un certificato elettronico qualificato con effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.
Viene riconosciuto esplicitamente alla Feq il valore della firma autografa.
Anche la firma elettronica avanzata, come visto sopra, può avere valore autografo, rendendo quindi autentico un documento informatico.
Tuttavia, rispetto alla firma elettronica qualificata ha un livello di sicurezza inferiore, e di conseguenza non ha sempre lo stesso valore giuridico.
Si può utilizzare la firma elettronica avanzata in tutti i contratti fra le parti o in altri atti specificamente previsti dalla legge (elencati nell’articolo 1350 del codice civile, comma 13) come l’atto costitutivo di una società, le convenzioni matrimoniali, donazioni, accordi fra le parti.
E’ invece necessaria la firma elettronica qualificata o la firma digitale per qualsiasi tipo di contratto relativo a operazioni immobiliari. Così come deve essere sempre qualificata o digitale la firma del pubblico ufficiale su un qualsiasi atto.
La firma invece dei contraenti, può essere anche firma elettronica avanzata.