Sui compensi per gli avvocati in caso di riunione di più procedimenti
In tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa.
In tal senso si è espressa la Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 2018