L’aumento delle unità immobiliari non costituisce reato di costruzione sine titulo
In caso di aumento delle unità immobiliari in mancanza di permesso di costruire è esclusa la sanzione penale, se tali lavori non comportano anche un aumento di volumetria.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 4 aprile 2019, n. 1472.
Il solo aumento delle unità immobiliari non determina più la necessità di munirsi del previo permesso di costruire, essendo a proposito necessario che vi sia una modifica della volumetria complessiva o dei prospetti.
Si deve, quindi, affermare il principio secondo cui la modifica dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380 del 2001, operata com D.L. 12 settembre 2014, n. 133, art. 17, comma 1, lett. d), convertito con modificazioni nella L. 11 novembre 2014, n. 164, che ha escluso dagli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire quelli che comportino aumento delle unità immobiliari o di superfici utili, osta alla riconduzione di tali ipotesi al reato di costruzione sine titulo di cui al d.p.r. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. d), e deve trovare applicazione retroattiva, ex art. 2, comma 4, c.p., quale norma extrapenale più favorevole integratrice del precetto.