E’ possibile l’ammissione al passivo di un credito ipotecario anche se il bene su cui grava la garanzia non fa parte dell’attivo
La Suprema Corte di Cassazione civile, sez. I, con la sentenza resa il 22 Febbraio 2019, n. 5341. Est. Dolmetta, ha affermato il seguente principio:
L’ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecario è possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell’attivo, purchè, ai sensi dell’art. 93 l.fall. (nel testo introdotto dall’art. 78 d.lgs. n. 5 del 2006), la domanda di insinuazione descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione e precisi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità, fermo restando che l’effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al recupero del bene al compendio fallimentare