La “nuova” legittima difesa

In corsivo le novità.

Art. 1. (Modifiche all’articolo 52 del codice penale)
L’art. 52 diventa ora:
Art. 52. Difesa legittima
1 – Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
2 – Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
3 – Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
4 – Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

Il comma 1 ribadisce ciò che era già presente nel testo originario e cioè che la legittima difesa può essere esercitata per difendere ogni tipo di diritto e quindi per respingere sia aggressioni alla persona che al patrimonio, cosa negata dalla giurisprudenza della Cassazione non per motivi giuridici, ma per motivi etici e religiosi estranei alla volontà del legislatore.

Sul punto era stata chiara la relazione al codice penale, scritta dal famoso professore Vincenzo Manzini, autore del codice penale.

È rimato l’inciso “usa un’arma legittimamente detenuta”. E’ lecito chiedersi se una vittima che usi un’arma illegalmente detenuta, magari un pugnale di incerta qualificazione, risponda di omicidio volontario.

È chiaro che si creerà una situazione di manifesta incostituzionalità perché si punirà per omicidio solo chi deve rispondere di illegale detenzione di un’arma.
La norma è restrittiva rispetto alle normali prevedibili necessità perché tutela solo chi è vittima di intrusioni.

Eppure le statistiche non registrano affatto che le aggressioni all’aperto sono maggiori rispetto a quelle commesse in luoghi privati.

L’uso della parola “intrusione” consente, però, di ritenere che la norma si applichi anche in tutti i casi in cui l’intrusione avvenga in un luogo aperto al pubblico (ad. es. un negozio), anche se non al chiuso.
Il comma 4 si presenta un po’ equivoco, in quanto non specifica se si riferisce ad ogni tipo di violenza sulle cose o sulla persona, oppure alla sola violenza sulle persone.

Dovrebbe essere ovvia l’estensione anche alla violenza sulle cose.

Tuttavia, si dà modo di cavillare e di sostenere che bisogna attendere per capire se un ladro sta solo sfondando un  cancello con un trattore, o se intende anche aggredire i proprietari dei luoghi violati.

Poco felice appare anche la frase “con minaccia di uso di armi”: sarà sufficiente che l’aggressore avverta di essere armato, o sarà necessario che abbia un’arma in mano, anche se finta?

Si prevedono decine di sentenze e di anni per appurarlo.

Il che conferma come gli apprendisti del diritto siano pericolosi quanto gli apprendisti stregoni.

Art. 2. (Modifica all’articolo 55 del codice penale)
L’art. 55 diventa ora:
Art. 55 – Eccesso colposo.
1 – Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
2 – Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto
Nota: l’articolo 61, primo comma, numero  recita: 5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Il riferimento all’art. 61, primo comma n. 5 (l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) è stato senz’altro  ben studiato e ponderato, in quanto ammette che anche il soggetto debole, chi deve girare di notte o in ambienti malfamati, chi non può chiamare aiuto, chi si trova di fronte ad energumeni, ha diritto di difendersi in tutti i modi, senza doversi preoccupare di non far troppo male al povero aggressore.
Il riferimento alla situazione psicologica di chi viene aggredito compare già da tempo in molte legislazioni europee perché è verosimile che in certe situazioni si perda la testa.

Tuttavia, la parola “grave” potrebbe essere foriera di  errate valutazioni giudiziarie, in quanto misura soggettiva. Ben si potranno leggere sentenze nelle quali il giudice, che in vita sua è stato aggredito solo dal coniuge, sosterrà che la vittima ha fatto male a spaventarsi “gravemente” poichè sarebbe bastato spaventarsi un pochino.

 

Articolo 3 – (Modifiche all’articolo 165 del codice penale)
1. All’articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»

COMMENTO
Norma che si riferisce ai condannati per furto con violazione di domicilio o con scippo

Articolo 4 – (Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
L’art. 614 diventa ora:
Art. 614 – Violazione di domicilio.
Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da  uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da due a sei anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Art. 5. (Modifiche all’articolo 624-bis del codice penale)
L’art 624 bis c.p. diventa ora:
Art. 624-bis.
Furto in abitazione e furto con strappo. 
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da  quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da  cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

Articolo 6 – (Modifiche all’articolo 628 del codice penale)
1. All’articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”;
b) al terzo comma, alinea, la parola: “cinque “è sostituita dalla seguente: “sei” e le parole ” 1.290 a euro 3.098″ sono sostituite dalle seguenti: “da euro 2.000 a euro 4.000”;
c) al quarto comma, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “sette” e le parole “da euro 1.538 a euro 3.098″ sono sostituite dalle seguenti: ” da euro 2.500 a euro 4.000″.

Gli art. 4, 5 e 6, dunque, aumentano le pene per i furti con violazione di domicilio, per lo scippo e per la rapina.

Articolo 7 – (Modifica all’articolo 2044 del codice civile)
L’art. 2044 CC diventa ora
Art. 2044 – Legittima difesa.
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. 
Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato-

L’art. 2044 del Codice Civile stabilisce che “Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”; ciò come precisazione dell’art. 2043 in cui si dice che chiunque cagiona un danno per dolo o colpa è tenuto a risarcirlo.
Vi si aggiunge un comma che prescrive l’assenza di responsabilità nei casi di legittima difesa (art. 5 C.P.); il che appare ultroneo, in quanto già il citato art. 52  stabilisce che se vi è legittima difesa non vi è condotta antigiuridica.
Nel secondo comma si prevede, invece, che in caso di eccesso colposo di legittima difesa il danno sarà equamente valutato dal giudice; soluzione formalmente corretta ma che lascia perplessi sul margine d’azione di chi valuterà la condotta dell’agente.

Articolo 8 – (Disposizioni in materia di spese di giustizia)
1. Dopo l’articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
«Art. 115-bis (L)
(Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)
1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

Norma farraginosa che esprime un concetto abbastanza semplice: se chi si è difeso viene indagato o processato e poi riconosciuto innocente, avrà diritto ad essere rimborsato dallo Stato delle  spese processuali sostenute.

In Europa il detto principio normalmente vale per TUTTI coloro che sono ingiustamente accusati ed indagati.

Articolo 9 – (Modifica all’articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)
1. Al comma 1 dell’articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: “a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;” 

La norma, inserita in un ordinamento giudiziario nel quale nemmeno i processi per direttissima sono celeri,  stabilisce che i processi a carico di chi ha ucciso o ferito in episodi nei quali si invoca la legittima difesa vanno trattati con priorità.
Non molto cristallina la ratio della legge.

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