RVPA- richiesta variazione posizione assicurativa
Solo in questi giorni l’Inps sta avvisando i lavoratori del settore pubblico interessati della possibilità di esaminare on line, sul sito istituzionale del predetto ente, il proprio estratto conto previdenziale, che ribadisce aver valore meramente informativo e non certificativo.
Aggiunge, infine, il comunicato trasmesso via mail, della facoltà di proporre, documentandoli, aggiornamenti e correzione che si dovessero rendere necessari, tramite la funzionalità denominata “richiesta di variazione della posizione assicurativa- RVPA”, attiva per la verità dal 2017.
Infatti, posto che il termine prescrizionale per il versamento dei contributi previdenziali previsto ex art. 3, co.9, L.335/95 è quinquennale, il legislatore ha ritenuto opportuno applicare il regime previsto dall’art. 31 L.610/52, ossia che in caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sia tenuto a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza (id est: pensione) per i periodi di servizio nei quali è intervenuta la prescrizione medesima, con relativo obbligo di versamento della afferente provvista, calcolata sulla base della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62.
Spetterà, invece, all’Inps l’onere dell’intero trattamento di quiescenza relativo ai periodi di servizio per i quali è stato tempestivamente effettuato il versamento della relativa contribuzione.
Se il datore di lavoro si dovesse rendere inadempiente, la provvista prefata verrà recuperata dall’Inps anche coattivamente nei confronti dei datori di lavoro.
Specificamente interessati alla menzionata rendita vitalizia sono gli iscritti alle seguenti casse: CPDEL, CPS, CPUG, CTPS; restano esclusi dall’applicazione dell’art. 31 citato gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, oggi ricondotte nell’ambito della nuova categoria delle scuole paritarie per effetto della legge n.62/2000.
Infine, si segnala come sia stato differito all’1 gennaio 2020, dall’1 gennaio 2019, il termine di decorrenza per l’adempimento dell’onere, in capo ai datori di lavoro pubblici, di costituire la provvista menzionata.
Quanto sopra, è contenuto nelle circolari Inps n.169 del 15.11.2017, e n.117 dell’11.12.2018.