L’indennità di esproprio a favore dell’erede
L’erede ha il diritto di percepire la somma liquidata a titolo di indennità di espropriazione di un immobile di proprietà del genitore, nel frattempo deceduto, anche laddove non risulti nelle more presentata la denuncia di successione, giacché in caso di successione legittima per la vacazione ereditaria non è necessario altro titolo se non la qualità di erede legittimo.
Infatti, la disposizione di cui all’art. 12, comma 4, della legge n. 865 del 1971 va interpretata in un’ottica costituzionalmente orientata, posto che l’indennità ivi contemplata è diretta a ristorare l’espropriato della perdita del diritto di proprietà e tale ristoro non tollera di sottostare ad adempimenti di natura fiscale, quantunque connessi alla successione ereditaria (la cui eventuale violazione comporta sanzioni inerenti alla sola questione fiscale).
Il superiore principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5967/19.