E’ illegittimo vietare il distacco dal riscaldamento centralizzato
È illegittima la disposizione del regolamento condominiale che vieta in assoluto il distacco dal riscaldamento centralizzato.
E non solo per quanto disposto nel 2012 dalla legge di riforma del condominio, la quale ,benché successiva, ha comunque effetto sulla permanente efficacia delle clausole dei preesistenti regolamenti di condominio», ma anche rispetto agli interessi tutelati dalle nuove norme (Dlgs 141/2016) in materia di efficienza energetica.
È nulla, quindi, per violazione del diritto individuale del condòmino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento né aggravio di spesa per gli altri partecipanti.
Una tale previsione regolamentare si pone, invero, in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente dagli artt. 1118, comma 4, c.c., 26, comma 5, della legge n. 10 del 1991 e 9, comma 5, D.Lgs. n. 102 del 2014.
(Cass. civ., 2 novembre 2018 n. 28051)