Armi comuni da sparo: utile vademecum
Dal sito dei Carabinieri, un’utile guida .
Delle armi può essere data una definizione tecnica ovvero una giuridica.
Sotto il profilo strettamente tecnico, per arma deve intendersi qualunque strumento atto ad offendere, per sua destinazione naturale (armi proprie) o per le modalità di impiego (armi improprie). Le “armi proprie” sono quelle da fuoco (pistola, fucile, etc.), da getto (lancia, arco, etc.), da taglio o da punta (spada, pugnale, etc.), batteriologiche o chimiche (in ragione degli aggressivi in esse contenuti), i congegni esplodenti, dirompenti o incendiari (bombe a mano, bombe incendiarie, etc.). Nella categoria delle “armi improprie“, invece, rientrano le mazze, i tubi, le catene, i bulloni, le sfere metalliche, etc.
La definizione giuridica, invece, è quella che si desume dal combinato disposto delle norme del Cod. Pen. (artt. 585 e 704) e del t.u.l.p.s. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) (art.30), della legislazione vigente in materia ed in particolare della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sotto questo aspetto è possibile operare la seguente distinzione:
- ai sensi dell’art. 585 del c.p., agli effetti della Legge penale, per armi si intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa della persona;
- tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo;
- le materie esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti, in quanto espressamente assimilati.
Agli effetti delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 695-703 c.p.), ai sensi dell’art. 704 del c.p., per armi si intendono:
- quelle indicate nel n.1 cpv. dell’art. 585 c.p.;
- le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Ai sensi dell’art. 30 del t.u.l.p.s. per armi si intendono:
- le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa della persona;
- le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti ovvero gas asfissianti o accecanti.
Varie sono le classificazioni sui diversi tipi di arma.
Ai sensi dell’art. 1, 1° comma della legge 110/75, “sono da guerra le armi di ogni specie che per la loro spiccata potenzialità d’offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l’impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari”.
“Sono invece armi tipo guerra quelle che pur non rientrando tra le armi da guerra possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raffica o presentano delle caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra” (art. 1, 2° comma, legge 110/75).
Rientrano tra le armi comuni da sparo ai sensi dell’art. 2, 1° comma della legge 110/75:
- “i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
- i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
- i fucili con due o tre canne miste, ad anima liscia o rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
- i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento automatico;
- i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
- le rivoltelle a rotazione;
- le pistole a funzionamento semiautomatico;
- le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890;
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate “da bersaglio da sala“, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la Commissione consultiva di cui all’art. 6, comma 1 della legge 110/75 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona”.
Si considerano armi per uso sportivo (legge 25 marzo 1986, n. 85):
- quelle riconosciute dal Ministero dell’Interno, su conforme parere della Commissione consultiva centrale delle armi;
- quelle, sia lunghe sia corte che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive (art. 2).
A norma dell’art. 4, comma 1 della legge 110/75 sono definite armi comuni non da sparo:
- le armi bianche: strumenti da punta o da taglio (pugnali, baionette, coltelli, spade);
- gli strumenti per i quali sussiste un divieto assoluto di porto (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere);
- bastoni animati.
La definizione di strumenti trasformabili in armi si desume dal contenuto dell’art. 5, comma 1 della legge 110/75, così come modificato dalla legge 21 febbraio 1990 n. 36 e dai divieti posti da tale norma, nonchè dall’art. 5 del D. Lgs. 204/2010 che possono essere così sintetizzati:
“I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l’accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna.
Gli strumenti denominati «softair», vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l’energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell’arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.”
Un’altra distinzione è quella tra armi antiche, artistiche e rare:
- antiche (art. 2 lett. b, comma 1 della legge 110/75 ed art. 10, comma 1 della stessa legge) sono quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890;
- artistiche quelle che posseggono un particolare pregio estetico per la loro fattura originale, o che provengono da artefici particolarmente noti;
- armi rare sono quelle armi classificabili come pezzi unici o reperibili in pochi esemplari (art. 6, d.m. 14 aprile 1982);
- armi storiche sono quelle legate ad un’epoca determinata, a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale (art. 6, d.m. 14 aprile 1982).