Anche nel sorpasso va tenuta una distanza laterale adeguata
In tema di circolazione stradale, il sorpasso deve tenere conto anche della distanza laterale tra i due veicoli; lo spazio sufficiente non riguarda soltanto la distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche la distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata.
E’ quanto precisato dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza 30 novembre 2018, n. 31009.
Secondo la Corte, interpretando l’art. 106 comma 1 c.d.s., in tema di sorpasso, detta norma richiede “spazio libero sufficiente” [invero, si tratta dell’art. 148 comma 2 lett. d) c.d.s., che così recita: “il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonchè della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare”].
Detta espressione, invero, deve essere intesa e riferita non soltanto alla distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche alla distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata.
Pertanto, ogniqualvolta detto spazio manchi o sia insufficiente per qualsiasi motivo, il conducente del mezzo, che si accinge al sorpasso, deve desistere dalla manovra finché non sia possibile effettuare la stessa senza pericolo, perché il sorpasso postula condizioni di assoluta sicurezza: infatti, il conducente non può esimersi dall’obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che la relativa manovra sia malagevole e pericolosa.