Cane percosso per scopi educativi
Lo scopo educativo non è idoneo ad escludere il reato di maltrattamenti nei confronti di un cane, oggetto di violente percosse da parte del padrone.
E’ quanto emerge dall’ordinanza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2018, n. 44554.
Il G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza ha disposto n sequestro preventivo del cane di proprietà di D.F., indagato in ordine di reato di cui all’art. 594 ter c.p., poichè sottoponeva a sevizie lo stesso colpendolo ripetutamente con calci, pugni e con una cintura. Contro il disposto sequestro ha proposto istanza di riesame il difensore dell’indagato, chiedendone la revoca.
Il Tribunale per il Riesame di Cosenza ha annullato il decreto di sequestro preventivo, ritenendo assenti i presupposti del reato, giacche le percosse sarebbero state inflitte non a titolo gratuito bensì a scopo educativo, e non avrebbero lasciato tracce visibili sul corpo dell’animale.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero, chiedendone l’annullamento.