Diritto al compenso per gli avvocati
Ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività processuale, e non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma.
Nè rileva, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, il versamento, anticipato o durante lo svolgimento del rapporto professionale, di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, sia perchè il mandato può essere anche gratuito, sia perchè, in caso di mandato oneroso, il compenso e l’eventuale rimborso delle spese sostenute possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso (così Sez. 3 -, Sentenza n. 7410/2017 cit.; Cass. n. 10454/02).
Insomma, il diritto al compenso nasce dal conferimento del mandato e dall’espletamento dell’incarico (v. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2321 del 2015) e nel caso di specie l’unico soggetto eventualmente interessato al rispetto delle formalità di conferimento della procura alle liti sarebbe stato l’avversario.
Dai suddetti principi si è apertamente discostato il Tribunale di Foggia, che ha concentrato la sua attenzione su un elemento (la mancata produzione in originale della procura alle liti nelle forme dell’art. 83 c.p.c.), tutt’altro che decisivo ai fini della soluzione della lite senza invece indagare sull’assolvimento, da parte del professionista, dell’onere probatorio anche attraverso gli altri elementi rinvenibili negli atti del processo.
La cassazione della sentenza è pertanto inevitabile.
Si legga la sentenza della Suprema Corte, Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2018) 19-10-2018, n. 26522.
Si segnala, infine, una pertinente decisione del TAR Campania-Napoli (ordinanza 25 ottobre 2018, n. 1541) , la quale assesta un deciso colpo nei confronti del deprezzamento del valore della prestazione dell’avvocato.
Richiamando il principio dell’equo compenso, in sede cautelare il Giudice Amministrativo ha sospeso l’efficacia di un bando che un Comune aveva pubblicato per selezionare i propri difensori in sede tributaria.
In particolare, è stata stigmatizzata la previsione secondo la quale dovesse essere pari a zero il compenso per le cause di valore inferiore a 500 euro.
Il succinto provvedimento cautelare ha così imposto al Comune resistente di rivedere il proprio bando.
Per la prima volta, dunque, viene applicato il principio dell’equo compenso alle pubbliche amministrazioni.