E’ nullo il patto che prevede interessi convenzionali moratori oltre soglia
La Cassazione, Sez. III, con l’ordinanza n. 27442 del 30 ottobre 2018, ha dettato il seguente principio: “è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali”.
Il Supremo Collegio ha affermato che gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall’art. 2, comma 4, I. 7.3.1996 n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari, con le conseguenze che si diranno in seguito.
Il Relatore, dott. Marco Rossetti, ricorda che questo principio è già stato reiteratamente affermato dalla Corte di Cassazione in sede civile e penale, nonchè dalla Corte Costituzionale, e da parte dei giudici di merito; senonchè il superiore principio appare incompreso da parte degli organi amministrativi preposti a dare attuazione alle prescrizioni di cui all’art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, quindi la stessa Corte è costretta a ripercorrerne il fondamento, la portata e le conseguenze.
Il menzionato art. 2 I. 108/96 vieta,dunque, di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista. Questa norma s’applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione d’un capitale o della dilazione d’un pagamento (interessi corrispettivi: art. 1282 c.c.), sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: art. 1224 c.c.).
Tale conclusione è l’unica consentita da tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale: l’interpretazione letterale, l’interpretazione sistematica, l’interpretazione finalistica e quella storica.