Per accedere alla successione altrui serve l’autorizzazione del giudice

Per accedere alla successione altrui
serve l’autorizzazione del giudice.
In mancanza, l’Amministrazione finanziaria non è obbligata a rilasciare copia della denuncia richiesta.
La richiesta di accesso agli atti relativi a una dichiarazione di successione da parte di un soggetto terzo, così come per gli atti del registro, necessita di apposita autorizzazione giudiziale.
Questo, in sintesi, è il contenuto della sentenza n. 7 del 2011 emessa dalla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna.
Al riguardo, il collegio giudicante ha ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria e pertinente l’invocata disposizione normativa.
Infatti, l’articolo 24, comma 5, della legge 241/1990, facendo salve le disposizioni vigenti che limitano l’accesso alla documentazione amministrativa, dispone che la richiesta di accesso a una denuncia di successione sia disciplinata dalle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 3, del Dpr 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro), cui fa espresso rinvio l’articolo 60 del Dlgs 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).

Il comma 3 dell’articolo 18, infatti, prevede che “Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all’estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente (…)”, con la conseguenza che l’eventuale domanda di accesso a una denuncia di successione da parte di un terzo, in virtù del richiamato rinvio di cui all’articolo 60 del Dlgs 346/1990, deve essere preceduta da un’apposita autorizzazione del giudice ordinario competente e che, in mancanza di tale autorizzazione, l’Amministrazione finanziaria non soggiace ad alcun obbligo di consentire l’accesso e di rilasciare copia della denuncia richiesta (in tal senso, Tar Abruzzo, 22 marzo 2002 , n. 352).

You may also like...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Translate »