Il risarcimento danni in caso di neve e ghiaccio
La Suprema Corte, pur riconoscendo la responsabilità dell’Amministrazione ex art. 2051 c.c., come custode della strada, tuttavia, impone all’infortunato di dimostrare di non aver potuto evitare la lastra di ghiaccio usando l’ordinaria diligenza.
Pena il diniego del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
A tal proposito si legga la sentenza della Cassazione civile, Sez. VI – 3, Ord., (ud. 06-07-2017) 12-03-2018, n. 5859
La valutazione, inoltre, in ordine alla straordinarietà o meno dell’intensità del fenomeno atmosferico costituisce profilo di fatto che non può essere valutato in sede di ricorso in Cassazione, se non al fine di evidenziare che, anche sotto tale profilo, la Corte territoriale ha precisato che non si poteva pretendere il mantenimento di un apparato di uomini e di mezzi per fronteggiare un evento rarissimo, se riferito alle straordinarie condizioni del fenomeno (“in Toscana e quasi tutto il centro-nord, al momento dell’evento tutte le arterie stradali e ferroviari erano andate in crisi” ) precisando che il profilo dell’imprevedibilità riguarda l’eccezionalità e non il fenomeno in sè della nevicata e concludendo per la non esigibilità di una condotta alternativa da parte del custode. In sostanza, “data l’estensione della perturbazione, il blocco stradale preteso dai ricorrenti avrebbe dovuto essere totale e quindi impossibile a disporsi e mantenersi già soltanto per ragioni evidenti di numero spropositato di persone che avrebbero dovuto provvedervi”.
Il fatto storico sotteso alla pronuncia in oggetto è il seguente: la B.C., la Srl Rew Trasporti, G.L., la Srl S.V. & figli, Bo.St. e V.V. convenivano in giudizio la Provincia di Lucca davanti al Tribunale omonimo per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, deducendo che il giorno (OMISSIS), mentre si trovavano sulla strada provinciale (OMISSIS) di competenza della Provincia di (OMISSIS), a causa del blocco stradale determinato da una abbondante nevicata, erano rimasti fermi nelle proprie autovetture per ore, senza alcuna forma di assistenza e soccorso. Rilevavano che, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., gli enti proprietari erano tenuti a garantire la sicurezza, la manutenzione e l’efficienza delle strade e che nei giorni precedenti la nevicata i servizi meteo avevano lanciato ripetuti segnali di allerta, ignorati dall’amministrazione provinciale, che non aveva adottato alcuna forma di intervento preventivo. Costituitasi l’amministrazione provinciale riteneva sussistente l’ipotesi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode. Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 18 aprile 2015, respingeva le domande degli attori con condanna al pagamento delle spese di lite;
avverso tale sentenza tutti gli attori proponevano appello, censurando la motivazione del primo giudice che aveva qualificato come fatto notorio l’eccezionalità della nevicata verificatasi nei giorni (OMISSIS) nella zona;
la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza emessa l’11 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., respingeva l’appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna in solido degli appellante al pagamento delle spese di lite;
avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione B.C., la Srl Rew Trasporti, G.L., la Srl S.V. & figli, Bo.St. e V.V. sulla base di un unico motivo. Resiste in giudizio la Provincia di Lucca con controricorso.