Non vi è particolare tenuità se la falsa timbratura è un’abitudine
L’imputato P.M. veniva rinviato a giudizio e processato per il reato di truffa aggravata perchè, nella sua qualità di medico dipendente dalla ASL di (OMISSIS), con artifici e raggiri consistiti nel aver fatto marcare il proprio badge nell’orologio segnatempo ad altre persone, si era allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro conseguendo così un ingiusto profitto.
La Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto nell’atto di ricorso, ha correttamente escluso che alla condotta posta in essere dal ricorrente possa applicarsi la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
Ai sensi di tale norma la punibilità può essere esclusa solo se “l’offesa è di particolare tenuità” ed “il comportamento risulta non abituale”.
Il comma 3, poi, specifica cosa debba intendersi per comportamento abituale, cioè, per quello che riguarda il caso di specie, “… più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate“.
In queste ipotesi, nelle quali il soggetto evidenzia una sostanziale consuetudine a porre in essere comportamenti illeciti, il fatto non può ritenersi tenue e la punibilità non può essere esclusa.
L’abitualità, d’altro canto, come di contro in qualche modo prospettato nell’atto di ricorso, non coincide con l’istituto della continuazione e con questo non può essere confusa.
La continuazione, infatti, non implica necessariamente l’abitualità, cioè la ripetitività di un comportamento ovvero la reiterazione di una medesima condotta quanto, piuttosto, determina l’unificazione dei fatti in virtù del medesimo disegno criminoso cui segue un unico giudizio di disvalore in quanto il soggetto, in sostanza, commette più reati per commetterne uno soltanto.
Al reato continuato, quindi, può essere applicata la causa di esclusione della punibilità nei casi in cui emerga una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l’abitualità presa in considerazione in negativo dall’art. 131-bis cod. pen..
In tutti gli altri casi, in cui la condotta complessivamente posta in essere evidenzi un comportamento abituale deviante, d’altro canto, la causa di esclusione della punibilità non può essere applicata.
Nel caso di specie la Corte, con motivazione insindacabile, ha evidenziato che il P. M. aveva posto in essere un modus operandi “abituale” che costituiva un vero e proprio stile di vita e, sotto tale profilo, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è corretta e coerente applicazione della giurisprudenza di legittimità sul punto .
Da ultimo Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2018) 27-08-2018, n. 38997