A confermarlo è, appunto, la Cassazione con sentenza del 24 settembre 2018, n. 22525.
La responsabilità per danni da fauna selvatica è disciplinata dall’art. 2043 c.c.
Il sig. D.N.A. ha agito in giudizio nei confronti della Regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in occasione di un sinistro stradale a suo dire provocato dall’improvvisa invasione della carreggiata stradale da parte di un cinghiale.
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di San Valentino in Abruzzo Citiore, che ha condannato la regione convenuta a pagare all’attrice l’importo di Euro 2.094,22 oltre accessori Il Tribunale di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado.
La Regione Abruzzo ha presentato un ricorso in Cassazione articolato su tre motivi.
La Suprema Corte si è espressa nei seguenti termini sul tema oggetto del presente articolo:
“La responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria”.