Non integra il reato di “omessa custodia” tenere i fucili in un sacco conservato nel ripostiglio di casa
Il Tribunale di Livorno aveva ravvisato il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 (rubricato “custodia delle armi e degli esplosivi”) nella condotta, ascritta al ricorrente, consistita nell’avere collocato due fucili, regolarmente dichiarati, all’interno di un sacco stivato in un ripostiglio, la cui porta non era stata, però, chiusa a chiave. In questo modo, secondo il primo giudice, non sarebbero state adottate le necessarie cautele, dal momento che chiunque, accedendo all’abitazione di D.S.C., avrebbe potuto entrare nel ripostiglio e impossessarsi delle armi.
Ha ritenuto, tuttavia, il Supremo Collegio, I Sezione Penale, con la sentenza n. 32592 del 16 luglio 2018, che non possa condividersi la qualificazione giuridica del fatto operata alla stregua della menzionata disposizione incriminatrice, a mente della quale “la custodia delle armi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”.
Invero, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, tale obbligo di diligenza “deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit” . E nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che l’imputato, riponendo le armi all’interno di un locale della propria abitazione, avesse adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili da un soggetto della sua condizione socio-personale, rispondendo a una massima di comune esperienza che la custodia di un’arma all’interno di un luogo di privata dimora, come tale non accessibile da soggetti estranei, valga a impedire la possibilità, per eventuali terze persone, di entrare nella disponibilità della stessa.
Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, il ricorso è stato accolto, e la sentenza impugnata annullata, senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.