L’Agenzia delle Entrate Riscossione non può applicare interessi di mora sulle sanzioni

In caso di rateizzazione del debito tributario  l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può applicare interessi di mora sulle sanzioni.

In primis, è l’art.2 d.lgs. 472/97 a stabilire testualmente che : «La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi – trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cd. interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni».

In secundis, di recente la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16553 del 22 giugno 2018 ha stabilito che in caso di rateazione delle cartelle di pagamento, non si possono applicare gli interessi sulle sanzioni ma solo sul capitale.

Per la Cassazione, dunque, da ciò deriva che in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora, il cui tasso viene aggiornato periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Attualmente il detto tasso è pari al 4,5% annuo, e vista la sua predeterminazione ex lege non può essere definito o accusato di essere usurario o anatocistico.

 

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