Gli elettori e la foto della loro scheda elettorale
L’elettore che entra nella cabina con il telefono cellulare e scatta una foto alla scheda appena compilata commette un reato.
Ai fini della integrazione del reato previsto e punito dall’art. 1, comma 1, D.L. n. 49 del 2008, non assume alcun rilievo l’invito del presidente di seggio all’elettore a depositare le apparecchiature di registrazione, previsto dal comma secondo, né, pertanto, può intendersi quale condizione di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al comma primo.
Infatti, la norma predetta punisce la mera introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare o registrare immagini.
Si rinvia al testo della ultima sentenza della Corte di Cassazione penale dell’1 marzo 2018 n. 9400