Gli elettori e la foto della loro scheda elettorale

L’elettore che entra nella cabina con il telefono cellulare e scatta una foto alla scheda appena compilata commette un reato.

Ai fini della integrazione del reato previsto e punito dall’art. 1, comma 1, D.L. n. 49 del 2008, non assume alcun rilievo l’invito del presidente di seggio all’elettore a depositare le apparecchiature di registrazione, previsto dal comma secondo, né, pertanto, può intendersi quale condizione di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al comma primo.

Infatti, la norma predetta punisce la mera introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare o registrare immagini.

Si rinvia al testo della ultima sentenza della Corte di Cassazione penale dell’1 marzo 2018 n. 9400

You may also like...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Translate »