Revoca dell’art. 39 TULPS: in caso di furto non vi è violazione del dovere di custodia diligente
Il Prefetto di Potenza ha ingiunto al nostro Cliente il divieto di detenere armi e munizioni esplodenti ex art. 39 TULPS poichè deferito all’Autorità Giudiziaria ex art. 20 e 20 bis L. 110/75, ovvero per omessa custodia delle armi.
Orbene, il riferimento alla violazione del citato art. 20 bis risulta errato in quanto nel nostro caso le armi, sottratte da ignori ladri, non furono mai affidate a minori di anni 18 nè a persone parzialmente incapaci.
In secondo luogo, va evidenziato come anche la individuazione della violazione dell’art. 20 stessa legge da parte del PM non sussiste, in quanto è giurisprudenza del tutto pacifica della Suprema Corte di Cassazione che il privato cittadino che custodisce le armi in casa, e queste vengano sottratte a seguito di una condotta diretta a superare gli accorgimenti e le misure adottate dal detentore stesso, non viola il dovere di custodia diligente (nel nostro caso gli agenti di PS in sede di sopralluogo constatarono la rottura di una finestra da dove penetrarono i ladri).