Un frutto ancora sul ramo proteso al di là della recinzione può essere raccolto da un estraneo?
L’art. 821 del codice civile stabilisce che l’acquisizione dei frutti spetta al proprietario della cosa che li produce ma subito soggiunge che una diversa disciplina può disporre altrimenti. Di conseguenza la dottrina ritiene che, per avere un’esatta visione del modo e del titolo in base ai quali si acquisiscono i frutti, non è sufficiente quanto dispone l’art. 821, ma è necessario far ricorso alle altre norme cui lo stesso articolo implicitamente rinvia, come per esempio l’art. 896 c.c..
Secondo l’art. 821, 1° co. il diritto di proprietà sulla cosa madre si estende ai frutti naturali da essa prodotti, che prima di giungere a maturazione costituiscono solo una derivazione organica del bene e non godono di autonomia giuridica (Cass. civ., S.U., 883/1963).
È consentita però la vendita dei frutti pendenti non ancora separati, quali cose mobili future, ma l’acquisto della loro proprietà è demandato al momento della separazione, perché solo allora assumono esistenza giuridica autonoma (Cass. civ. 2637/1963).
La giurisprudenza in più occasioni ha ribadito che solo a maturazione compiuta può avvenire una separazione dei frutti che non sia pregiudizievole per il proprietario (cfr. art. 820) (Cass. civ.. 883/1963).
La separazione, dunque, costituisce per volontà di legge il momento in cui si perfeziona la fattispecie acquisitiva della proprietà dei frutti naturali. Parte della dottrina ritiene il principio produttivo di effetti giuridici limitatamente ai terzi aventi titolo all’acquisto dei frutti per legge e lo ritiene superfluo per il proprietario della cosa madre, che è legittimato all’acquisizione a titolo originario della proprietà dei frutti naturali.
Come anticipato supra la norma in oggetto va raccordata al disposto dell’art. 896 c.c., il quale prevede che i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti, se gli usi locali non dispongono diversamente.
Rientrano nella previsione del 2° co. dell’art. 896 c.c. solo i frutti dei rami protesi e non degli altri rami . Per caduta naturale, quindi, deve intendersi quella che non avvenga per opera dell’uomo ma esclusivamente per maturità o per opera di agenti naturali.
Dunque, non è legittimo, come spesso assistiamo fare, fermarsi lungo la strada e raccogliere i frutti ancora sui rami che si protendono al di là della recinzione che segna la chiusura di un fondo.
Allora se un frutto maturo cade nella proprietà altrui achi spetta pulire?
Buongiorno,
il proprietario del fondo ha il diritto di tutelarlo e, quindi, il suo confinante deve impedire che, per esempio, gli aghi di pino invadano la proprietà del primo, oppure si dovrà accollare le spese per una periodica pulizia. In mancanza di un accordo bonario, si potrà agire invocando l’art. 844 cc che impedisce le immissioni provenienti dal fondo finitimo (comprese le immissioni da foglie morte, in questo caso di frutti, o similari), dimostrando che tali immissioni superano la normale tollerabilità e chiedendo al giudice che in sentenza ordini la cessazione di tale immissione; fatto salvo il diritto di chiedere anche il risarcimento del danno subìto (ivi comprese le spese sopportate per sgomberare la sua proprietà dagli aghi o dai frutti caduti sul proprio terreno).
Volevo sapere visto che a casa mia,nel mio viale ho un albero di ciliegio,tutti gli anni non ho il piacere di assaggiarle perché il vicino,dopo ripetuti avvisi,ma è SORDO ME LE MANGIA ED IO NON NE ASSAGGIO NEANCHE UNA ….ANZI MI PRENDE ANCHE IN GIRO E SI FA VEDERE DAI VICINI ,CHE POI MI AVVISANO,CHE LE RACCOGLIE COL SECCHIELLO. ..COME MI DEVO COMPORTARE.L’ ALBERO LHO PIANTATO IO ANNI FA QUANDO COMPRAI L’IMMOBILE….LUI E AFFITTUARIO DA DUE ANNI …. GRAZIE MILLE SE MI RISPONDETE
Gentile Signora,
è un furto, anzi si tratta di rapina, in quanto, per staccare il frutto dall’albero, il suo vicino esercita una violenza sull’albero stesso. Da quello che scrive sembra che il suo confinante non si limiti a raccogliere le ciliegie che cadono sulla sua proprietà (attività lecita), ma le estirpi dai rami che si protendono sulla proprietà di lei e le prelevi finanche da quelli più interni. Installi una videocamera, registri le attività illecite e sporga querela presso la Procura della Repubblica della sua città, citando come testimoni i signori che ha menzionato.
ho. un ramo di ulivo che invade la mia proprietà il. proprietario e venuto nella mia proprietà per poter raccogliere i frutti senza avvisare . posso chiedere la metà dei frutti oppure deve per obbligo tagliare il ramo affinché non invada più la mia proprietà?
Buongiorno,
ex Art. 896. (Recisione di rami protesi e di radici). Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino puo’ in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo’ egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero’ in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se un slbefo da frutto come i gelsi sono su I cieli stradali e senza recinzione, posfo raccogliere i suoi frutyi
Buongiorno,
no non può, proprio alla luce di quanto spiegato nell’articolo che ha letto. I frutti se pur pendenti su una pubblica via appartengono all’albero e al suo proprietario, quindi lei non può raccoglierli.
Si possono raccogliere noci nocciole cadute sulla strada..
Buongiorno,
se sono spontaneamente cadute sì.
Una domanda: il mio vicino ha piantato un albero sulla mia proprietà. Asserisce quindi che i frutti sono suoi: cosa prevede la legge al riguardo? Grazie e buona giornata.
Buongiorno,
mi sembra di capire che il suo vicino abbia invaso la sua proprietà per piantare l’albero, dunque ha commesso un reato e potrebbe denunciarlo per questo. Inoltre, può recidere le radici dell’albero o decidere di tenerselo ex art. 896 cc.